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REPUBBLICA
ITALIANA
L’anno
millenovecentonovantanove, il giorno sedici del mese di marzo Roma, via
IV Fontane n. 13.
16 MARZO 1999
Avanti a me Dott.ssa EMMA
ANEDDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dai testimoni a me
noti ed idonei a norma di legge come dichiarano signori:
On.le Tiziano TREU, Ministro della Repubblica;
On.le Franco BARBERI, Sottosegretario di Stato;
sono presenti i signori
Avv. Salvatore CORRIERI,
Capitano di Vascello C.P. (r) – Dirigente Generale Enti Autonomi
Portuali (p), il quale interviene al presente atto in qualità di
Presidente dell’ “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL CONSOLATO DEL MARE” giusta
i poteri a lui conferiti dalla legge e dal vigente Statuto Sociale;
Avv. Carlo DI CESARE, Dirigente del Ministero della Marina Mercantile,
il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente
dell’ASSOCIAZIONE ASSISTENZA MARE ITALIA” giusta i poteri a lui
conferiti dalla legge e dal vigente Statuto Sociale;
Prof. Giuseppe MARINO, docente, il quale interviene al presente atto in
qualità di presidente della “SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO” giusta i
poteri a lui conferiti dalla legge e dal vigente Statuto Sociale;
Dott. Gianfranco PONTEL, dirigente d’azienda, il quale interviene al
presente atto in qualità di Presidente della “ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER
LA NAUTICA DA DIPORTO – ASSONAUTICA” giusta i poteri a lui conferiti
dalla legge e dal vigente Statuto Sociale;
Dott. Placido CONFICONI, il quale interviene al presente atto in qualità
di Vice Presidente della “F.I.R. – CB”, giusta i poteri a lui conferiti
dalla legge e dal vigente Statuto Sociale.
I Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
I Comparenti dichiarano di
costituire, come costituiscono tra le Associazioni: “ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEL CONSOLATO DEL MARE”, “SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO”,
“ASSISTENZA MARE ITALIA”, “ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DI
DIPORTO – ASSONAUTICA” e “F.I.R. CB”, una Associazione denominata:
“GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS)”.
ARTICOLO 2
Con decorrenza e validità dal loro insorgere, i diritti, le prerogative,
le facoltà ed in genere le situazioni giuridiche attive e passive
facenti capo al Consorzio per la Guardia Costiera Ausiliaria, costituito
con scrittura privata in data 6 dicembre 1997, registrata a Roma – Atti
Privati il 27 marzo 1998 al n. C/1104, si intendono trasferiti a tutti
gli effetti alla costituita Associazione.
ARTICOLO 3
L’Associazione non ha scopo di lucro.
ARTICOLO 4
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e valorizzare le
attività nautiche, la loro sicurezza e la salvaguardia della vita che vi
si svolge; di concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale,
storico, monumentale ed archeologico, riferiti all’ambiente marittimo e
delle acque interne.
Per conseguire tali scopi di solidarietà sociale, l’Associazione:
· promuove ed organizza le energie del Paese disponibili a
concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della
vita umana in mare e nelle acque interne;
· effettua, per lo scopo suddetto e mediante propria
organizzazione, uomini e mezzi ed a titolo di volontariato, di sua
iniziativa, a richiesta delle Autorità e di Privati, servizi di
assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo di
perdersi in mare o nelle acque interne;
· organizza e svolge azioni di assistenza ai naufraghi ed alle
loro famiglie; ed in genere azioni di solidarietà sociale a favore della
gente di mare, dei propri Volontari e in favore di quanti svolgono
attività marinare;
· segnala all’Autorità competente le azioni di merito compiute
in mare, raccogliendo tutti gli elementi e prove utili per il loro
riconoscimento e per la concessione delle ricompense relative;
· svolge, su base convenzionale, servizi ausiliari e di
supporto alla Guardia Costiera ed alle altre Autorità responsabili della
tutela del patrimonio e dell’ambiente marino, nonché di ogni altro
pubblico interesse connesso o attinente alle nautiche;
· svolge servizi di assistenza sanitaria alle unità da pesca
professionale durante campagne di pesca ed altre circostanze in cui la
pesca sia esercitata in gruppi;
· organizza e svolge corsi di formazione, qualificazione e
specializzazione per creare e migliorare le capacità culturali e
professionali di quanti esercitare attività nautiche, a qualsiasi scopo
esse siano rivolte;
· effettua studi, ricerche, progetti, anche su richiesta di
Organismi Pubblici o Privati; concede premi o borse di studio; instaura
rapporti e partecipa ad Organismi Nazionali ed Internazionali; organizza
Convegni, Comitati, Manifestazioni, Mostre, Gare, Tornei, Regate e
simili;
· svolge servizi di assistenza ed ogni genere di attività di
solidarietà nei confronti dei propri Soci, rivolti a migliorarne le
condizioni di vita, compresi quelli direttamente connessi ai medesimi,
in quanto integrativi degli stessi;
· svolge ogni attività ed iniziativa atte a sensibilizzare
l’opinione pubblica e le Autorità sulle problematiche sociali,
economiche e giuridiche relative alle attività nautiche, utilizzando
qualsiasi mezzo d’informazione consentito.
ARTICOLO 5
L’Associazione ha sede in
Roma Via della Giuliana n. 37.
ARTICOLO 6
L’Associazione è regolata
dallo Statuto che, approvato e sottoscritto dai Comparenti, dai
testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera
“A” e ne forma parte integrante e sostanziale, mentre le norme relative
all’organizzazione ed al funzionamento della componente operativa
dell’Associazione, costituita dai Volontari della Guardia Costiera
Ausiliaria di cui all’art. 7 dello Statuto, sono contenute nell’apposito
“Regolamento Nazionale”.
ARTICOLO 7
La durata
dell’Associazione è a tempo indeterminato e lo scioglimento sarà deciso
dall’Organo Sociale competente.
ARTICOLO 8
In tutte le Regioni
costiere ed in quelle dove si svolga rilevante attività di navigazione
interna e comunque nelle Regioni ritenute rilevanti per l’ attività
sociale sono costituiti uno o più Centri Regionali i cui organi saranno
definiti secondo le previsioni dello Statuto.
ARTICOLO 9
Sono organi dell’
Associazione:
l’ Assemblea Generale
il Consiglio Direttivo Regionale
il Presidente
i Vice Presidenti
il Collegio dei Provibiri
il Collegio dei Revisori dei Conti.
In deroga a quanto
previsto dalle norme statutarie, a comporre il consiglio direttivo
Nazionale per il primo quinquennio vengono nominati i signori:
Marino G. PRESIDENTE
Di Cesare C. VICE PRESIDENTE
Corrieri S. VICE PRESIDENTE
Bertolucci A. CONSIGLIERE
Lizza G. CONSIGLIERE
Grandi R. CONSIGLIERE
De Paolis M. CONSIGLIERE
Pontel G. CONSIGLIERE
Borsoi G. CONSIGLIERE
Campagnoli E. CONSIGLIERE
Battaglia A. CONSIGLIERE
Al consiglio così composto
spettano i poteri attribuitigli dall’ allegato Statuto.
Così pure in deroga a quanto previsto nelle norme statutarie a comporre
il Collegio dei Provibiri per il primo quinquennio vengono nominati i
signori:
Cerenza F.
Marzio F.
Pagano B
Il collegio dei Revisori
dei Conti ed il Segretario Generale saranno nominati dagli organi
Collegiali competenti nella prima Assemblea degli Associati.
ARTICOLO 10
Le quote associative sono
costituite da una quota fissa di adesione e di contributo annuale.
Per le associazioni che sottoscrivono il presente atto ovvero che
vengano a far parte della “Guardia Costiera Ausiliaria” entro sei mesi,
la quota minima di adesione è di £ 500.000 (lire cinquecentomila), che
dovrà essere versata entro e non oltre trenta giorni dalla data della
stipula o di ammissione.
Per le Organizzazioni che aderiscono oltre il predetto termine, la quota
fissa di adesione è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il contributo annuale di ciascuna organizzazione aderente per l’
esercizio finanziario in corso è stabilito in £ 10.000 (lire diecimila)
per ciascun Socio che intenda prestare servizio di Volontariato
operativo della Guardia Costiera Ausiliaria, da versarsi anche tramite
l’ Associazione di appartenenza entro il termine di cui sopra.
Per gli anni successivi, il contributo sarà stabilito dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 11
Il Presidente viene
autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento
della personalità giuridica da parte delle competenti Autorità.
Ai soli effetti di cui sopra, il Consiglio Direttivo Nazionale viene
facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato le eventuali
modifiche ed integrazioni richieste dall’ Autorità ai fini del
riconoscimento.
ARTICOLO 12
Le spese del presente
atto, che gode delle agevolazioni di cui gli articoli 17 e seguenti del
D.Lgs. 460/97, sono a carico dell’ Associazione.
E richiesto , io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Roma, ove
sopra, che viene firmato in fine ed a margine degli altri fogli, dai
Comparenti,dai testimoni e da me Notaio, previa lettura da me datane,
unitamente all’ allegato, alla presenza dei testimoni, ai medesimi i
quali, a mia richiesta sempre presenti ai testi, lo dichiarano conforme
alla loro volontà.
Consta l’atto di tre fogli dattiloscritti a norma di legge e completati
a mano da me Notaio sulle prime intere dieci pagine e righi quattro
della presente.
F.to Corrieri S.
F.to Marino G.
F.to Di Cesare C.
F.to Pontel G.
F.to Conficoni P.
F.to Treu T.
F.to Barberi F.
F.to Emma A. Notaio |