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REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA GUARDIA
COSTIERA AUSILIARIA - ONLUS
Approvata Modifica dal
Consiglio Direttivo Nazionale
con Delibera n. 5 del 10/04/2001
Si attesta che il presente
Regolamento nazionale G.C.A. – onlus, composto da n. 18 pagine e da n.
48 articoli, è copia conforme all’originale.
Genova, 18/12/01
Il Segretario Generale G.C.A.
C.C. (CP) a. Renzo Greco
Roma - 2001
INDICE
CAPO PRIMO - DELLA
COSTITUZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
Sezione Prima - Disposizioni Generali
Art. 1 - Costituzione del Servizio
Art. 2 - Identificazione del Servizio
Art. 3 - Quota sociale ed elenco associati
Art. 4 - Verifica amministrativa
Art. 5 - Programmazione e organizzazione attività
Sezione Seconda - La missione e la sua configurazione
Art. 6 - Missione e compiti
Art. 7 - L’informazione e la formazione
Art. 8 - Operazioni di soccorso
Art.9 - Partecipazione a Regate, Convegni, Mostre ed altre
manifestazioni
Art.10 - Cooperazione internazionale
Art.11 - Supporti al Servizio Idrografico
Art.12 - Servizi di Prevenzione
CAPO SECONDO – DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
Art. 13 - Criteri Generali
Art. 14 - Struttura e criterio organizzativo
Art. 15 - L’Ispettore Generale
Art. 16 - Il Vice Ispettore Generale
Art. 17 - Gli Ispettori Centrali
Art. 18 - L’Ispettore Regionale
Art. 19 - Il Vice Ispettore Regionale
Art. 20 - Servizio Sanitario
Art. 21 - Centri Operativi
Art. 22 - Il Capo Centro
Art. 23 - Prevenzione e Protezione
CAPO TERZO - ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Art. 24 - Ammissione al Servizio
Art. 25 - Gratuità della prestazione
Art. 26 - Obbligo di farsi riconoscere per il Personale ed i Mezzi della
Guardia Costiera Ausiliaria
Art. 27 - Assegnazione al Settore
Art. 28 - Formazione, Addestramento e Scuole
Art. 29 - Delle Specialità
Art. 30 - Competenze per l’assegnazione delle cariche
Art. 31 - Socio onorario o benemerito
Art. 32 - Cessazione dal servizio
Art. 33 - Trasferimenti
Art. 34 - Doveri del Volontario
Art. 35 - Diritti del Volontario
Art. 36 - Delle ricompense
Art. 37 - Delle sanzioni
Art. 38 - Scopo dell’attività addestrativa
CAPO QUARTO – DELL’UNIFORME DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
Art. 39 - Foggia della Divisa sociale
Art. 40 - Distintivi sull’abito civile
CAPO QUINTO – DEI BENI DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
Art. 41 - Dei mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria
Art. 42 - Cessione dei beni mobili
Art. 43 - Consegnatario dei beni mobili
CAPO SESTO – ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 44 - Diritti al voto
Art. 45 - Modalità di partecipazione e convocazione dei consigli
Direttivi
Art. 46 - Verbali delle sedute dei Consigli Direttivi
Art. 47 - Modalità di voto
CAPO SETTIMO - FUNZIONI DI CENTRO SERVIZI
Art. 48 - Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale della G.C.A.
REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA
GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
- onlus -
CAPO PRIMO DELLA COSTITUZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
Sezione Prima
Disposizioni Generali
Art. 1
Costituzione del Servizio
La Guardia Costiera Ausiliaria svolge
l’attività attraverso i Centri Regionali costituiti che dovranno
iscriversi al Registro Regionale del Volontariato..
La Guardia Costiera
Ausiliaria opera per perseguire le finalità istituzionali attraverso gli
Organi Statutari con compiti dispositivi, organizzativi e di
coordinamento sul territorio Nazionale dei volontari aderenti che
provengono dalle Organizzazioni associate
Ciascun Centro Regionale,
dotato di organi sociali, opererà autonomamente dal punto di vista
amministrativo e tecnico-operativo, nel rispetto delle norme dello
Statuto Nazionale, del presente Regolamento, delle linee programmatiche
e di indirizzo e delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
Art. 2
Identificazione del Servizio
Il Personale Volontario ed
i mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria si riconoscono per gli emblemi
ed i segni distintivi che sono oggetto di tutela ai sensi del R.D.
21/06/1942 n. 929 e successive norme in materia.
L’uso indebito della
denominazione, emblema e segni distintivi di cui al primo comma; inclusi
i sinonimi, gli anagrammi, la diversa combinazione delle parole, colori
e simboli; loro eventuali riproduzioni anche su prodotti o servizi, che
possano dare adito ad equivoci nell’opinione pubblica e presso le
Autorità da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dalla Guardia
Costiera Ausiliaria e dei suoi Volontari, non dà adito ad alcuna
responsabilità nei confronti dei Terzi per le prestazioni ed i servizi
resi dai medesimi sotto denominazione, emblemi e segni indebiti
predetti.
Art. 3
Quota sociale ed elenco associati
In Consiglio Direttivo
Regionale fisserà annualmente l’ammontare della quota sociale in base
alle indicazioni fornite dal CDN e lo comunicherà alle Associazioni
consociate prima del rinnovo delle quote.
Le Associazioni consociate
faranno pervenire, tramite il Centro Regionale, alla Sede Nazionale
l’elenco degli aderenti e dei rinnovi, completo di dati anagrafici e di
residenza, unitamente alle quote sociali. La Sede Nazionale invierà alle
Associazioni consociate, tramite i Centri Regionali le relative tessere
sociali.
Art. 4
Verifica amministrativa
Libri, documenti contabili
e organizzazione amministrativa dei Centri Regionali sono sottoposti a
verifica da parte del CDN.
Art. 5
Programmazione e organizzazione attività
Ai fini della
programmazione, dell’organizzazione dell’attività e della
predisposizione del bilancio a livello nazionale, i Centri Regionali
dovranno trasmettere entro il 15 aprile di ogni anno alla Sede
Nazionale:
a) i rendiconti annuali, approvati dall’Assemblea Regionale;
b) l’elenco delle attrezzature e dei mezzi in dotazione e/o a
disposizione;
c) copia del verbale dell’ Assemblea Regionale, ordinaria e
straordinaria.
Ai bilanci consuntivi è
annessa la relazione del Presidente che illustra l’andamento della
gestione in rapporto ai programmi di attività realizzati ed i fatti
politicamente ed economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la
chiusura dell’esercizio.
In caso di disavanzo
risultante dal Rendiconto annuale, i CD ai vari livelli prenderanno le
deliberazioni conseguenti e ritenute opportune.
Sezione Seconda
La missione e la sua configurazione
Art. 6
Missione e compiti
Attraverso la ricerca, la
identificazione e lo sviluppo delle sinergie fra le Associazioni
consociate per tendere a valorizzare le stesse, la missione statutaria
della Guardia Costiera Ausiliaria è svolta sulla base del Volontariato,
in assenza di ogni fine di lucro, mediante una struttura organizzativa
di gestione democratica, il libero accesso alle più alte cariche, la
gratuità delle prestazioni, sulla base di criteri predeterminati di
ammissione e di esclusione, sulla certezza dei diritti e degli obblighi
che si intendono conosciuti e accettati al momento dell’adesione.
Art. 7
L’informazione e la formazione
La diffusione della
“cultura della sicurezza e della coscienza marinara” costituisce il
compito primario quale strumento più efficace per la prevenzione dei
sinistri.
Per perseguire tale
obiettivo la Guardia Costiera Ausiliaria, attraverso la sua struttura
nazionale e regionale, organizza Convegni e svolge Corsi, Conferenze,
Dibattiti, Riunioni, Incontri anche presso Scuole, Istituti ed
Associazioni, con lo scopo di:
· fornire le cognizioni e informazioni basilari riguardanti la
navigazione e le precauzioni da adottare, nonché ogni altra condizione
di sicurezza;
· promuovere l’adesione al
Servizio Volontario di Guardia Costiera Ausiliaria;
· far conoscere
l’organizzazione nazionale ed internazionale per la sicurezza della
navigazione, anche guidando visite opportunamente pianificate e
concordate presso le Centrali Operative della Guardia Costiera ed altre
strutture.
L’Organizzazione promuove,
in qualsiasi forma, corsi basici ed avanzati mirati a sviluppare e
diffondere la sicurezza ed integrare e/o aumentare la preparazione
professionale dei volontari.
Per questo scopo, può
essere avviata ogni altra attività ritenuta utile e necessaria.
Art. 8
Operazioni di soccorso
In particolare, le
operazioni di ricerca e soccorso in mare sono condotte sotto il
coordinamento e la direzione del Corpo delle Capitanerie di Porto –
Guardia Costiera, secondo le modalità contenute nel Piano Operativo che
ogni Centro Operativo deve comunicare all’Autorità Marittima di
giurisdizione, dichiarando l’apertura del Servizio.
Il Piano Operativo deve
specificare i nominativi dei volontari operativi impiegati, la loro
dislocazione operativa, il loro recapito, le fasce orarie ed i turni di
disponibilità operativa, il numero e le caratteristiche dei mezzi da
utilizzare, nonché il tempo massimo di approntamento.
Art. 9
Partecipazione a Regate, Convegni, Mostre
ed altre manifestazioni
Il Programma relativo a
tale settore di attività prende in considerazione tutte le occasioni di
propaganda e diffusione della missione della Guardia Costiera
Ausiliaria.
In linea indicativa,
durante le varie occasioni, si procede:
· alla distribuzione di
materiale pubblicitario;
· alla raccolta di
interviste con il Pubblico circa le varie tematiche sulla sicurezza
della navigazione e la tutela dell’ambiente marino;
· alla raccolta di
adesioni al Servizio di Guardia Costiera Ausiliaria;
· a fornire eventuale
collaborazione ad analoghe manifestazioni della Guardia Costiera, anche
in occasione di Convegni, Regate, Gare ed altre attività sportive;
Art. 10
Cooperazione internazionale
La cooperazione
internazionale costituisce un impegno primario del Servizio di Guardia
Costiera Ausiliaria.
A tal fine, apposito
Programma prevede l’istituzione ed il mantenimento di rapporti con gli
Organismi Internazionali competenti nella tematica della sicurezza della
navigazione e con altre Istituzioni similari di Stati Esteri, con
particolare riferimento ai Paesi del Bacino del Mediterraneo.
Art. 11
Supporti al Servizio Idrografico
Il Servizio di Guardia
Costiera Ausiliaria assume le necessarie iniziative per raccogliere
tutte le informazioni e notizie utili per la sicurezza della navigazione
e per l’aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche, da mettere a
disposizione delle Autorità Marittime e dell’Istituto Idrografico della
Marina Militare responsabili della diffusione degli avvisi ai naviganti
e dell’aggiornamento delle carte e delle pubblicazioni nautiche.
Art. 12
Servizi di Prevenzione
Il Servizio per prevenire
incidenti o azioni dannose, nonché danni all’ambiente, può essere
espletato in base ad appositi rapporti convenzionali, negli spazi
marittimi, nella fascia costiera, nelle acque interne e rive.
Le azioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente
costituiscono parte integrante del soccorso marittimo.
CAPO SECONDO
DELL’ORGANIZZAZIONE
E DELLA GESTIONE
Art. 13
Criteri Generali
Nell’ambito di una
collaborazione attiva e sinergica delle Associazioni aderenti anche in
termini di risorse, nel rispetto dell’autonomia di ogni singola
Consociata, la Guardia Costiera Ausiliaria costituisce una
organizzazione di volontariato specializzato.
La pianificazione
costituisce la fase fondamentale della gestione operativa.
Art. 14
Struttura e criterio organizzativo
La Guardia Costiera
Ausiliaria si fonda sull’osservanza delle leggi e regolamenti vigenti
sul volontariato, nonché sull’osservanza degli standards di
addestramento e di formazione comuni per i volontari, rivolti a
consolidare il principio di osservanza delle responsabilità operative.
L’Organizzazione operativa
della Guardia Costiera Ausiliaria è rivolta a conseguire la più efficace
complementarietà e sussidiarietà rispetto a Enti ed Istituzioni
pubbliche centrali e territoriali.
Essa si articola in:
a) un Ispettorato
Generale;
b) Ispettorati Regionali
per ciascuna regione costiera o della navigazione interna;
c) Centri Operativi a
livello locale.
Art. 15
L’ Ispettore Generale
L’ Ispettore Generale
della Guardia Costiera Ausiliaria è nominato con delibera del Consiglio
Direttivo Nazionale ex art. 22 dello Statuto, scegliendolo anche tra i
propri membri, tra i volontari che, a giudizio dello stesso Consiglio
Direttivo Nazionale siano in possesso degli adeguati requisiti
professionali.
L’ Ispettore Generale
della Guardia Costiera Ausiliaria coadiuva il Presidente Nazionale,
coordinandosi con lo stesso, nell’esecuzione delle deliberazioni del CDN
e nel sovraintendere ai settori operativi nei quali si articola
l’attività della GCA. Ad esso è demandata l’attività ispettiva
sull’Organizzazione in tutto il territorio nazionale.
Dura in carica tre anni e
può essere riconfermato. Ha voto deliberativo in Consiglio Nazionale.
Art. 16
Il Vice Ispettore Generale
Il Vice Ispettore Generale
è nominato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Vice Ispettore
Generale:
· garantisce e assicura la
continuità delle attività quando l’Ispettore Generale è assente od
impossibilitato;
· esercita le eventuali deleghe a lui assegnate.
Dura in carica tre anni e
può essere riconfermato.
Art. 17
Gli Ispettori Centrali
Gli Ispettori Centrali
hanno la responsabilità tecnica dei Settori nei quali si articola il
Servizio, in base alla loro omogeneità operativa:
· Settore Operazioni di Mare, Cielo e Terra;
· Settore Vigilanza balneare e Salvamento individuale;
· Settore Valorizzazione ambientale delle acque marine ed interne;
· Settore Valorizzazione del patrimonio culturale-architettonico delle
coste e delle rive;
· Settore Attività subacquee e Speciali;
· Settore Telecomunicazioni e Informatica;
· Settore Formazione, Addestramento e Scuole;
· Settore Sanitario.
In relazione a particolari
esigenze, possono essere istituiti dal CDN altri Settori oltre quelli
previsti nel comma precedente.
Gli Ispettori Centrali
devono ogni anno, sentiti i rispettivi responsabili delle Associazioni
aderenti, predisporre pianificazioni globali di sviluppo e di indirizzo
di ogni settore di attività, con l’indicazione delle relative previsioni
di spesa.
Nella elaborazione e nella
stesura delle pianificazioni di sviluppo devono tenere conto della
specificità tecnica delle Associazioni aderenti.
Le pianificazioni devono
essere portate all’esame del CDN per l’approvazione, anche ai fini
dell’assegnazione delle risorse e dello sviluppo equilibrato dei
settori.
Gli Ispettori Centrali
sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale,
scegliendoli anche fra i propri membri, tra i volontari che, a giudizio
dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale siano in possesso degli
adeguati requisiti professionali, in relazione alle funzioni da
svolgere.
Gli Ispettori Centrali durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati. Essi partecipano al CDN senza diritto di voto
Art. 18
L’Ispettore Regionale
L’Ispettore Regionale
della Guardia Costiera Ausiliaria è nominato con delibera del Consiglio
Direttivo Regionale, scegliendolo anche fra i propri membri, tra i
volontari che, a giudizio dello stesso Consiglio Direttivo Regionale
siano in possesso degli adeguati requisiti professionali.
L’Ispettore Regionale
coadiuva il Presidente Regionale, coordinandosi con lo stesso,
nell’esecuzione delle deliberazioni del CDR e nel sovraintendere
all’attività dei Centri Operativi compresi nella Regione e al loro
controllo. Risponde del suo operato al Consiglio Direttivo Regionale.Ad
esso fanno capo tutti i Capi dei Centri Operativi. Dura in carica tre
anni e può essere riconfermato. Ha voto deliberativo in Consiglio
Regionale.
Ciascuna Regione GCA farà
pervenire alla Sede Nazionale, dopo la discussione in seno a ciacun CDR,
la relazione sull’attività sociale annuale e sui risultati ottenuti.
La costituzione ed il
funzionamento dei Centri Operativi è demandata al Consiglio Direttivo
Regionale, sentito l’Ispettore Regionale .
Art. 19
Il Vice Ispettore Regionale
Il Vice Ispettore
Regionale è nominato con delibera del Consiglio Direttivo Regionale.
Il Vice Ispettore
Regionale:
· Garantisce ed assicura
la continuità delle attività quando l’Ispettore Regionale è assente od è
impossibilitato;
· Esercita le eventuali deleghe a lui assegnate.
Art. 20
Servizio Sanitario
In relazione alla
peculiare importanza, il Servizio Sanitario costituisce organismo
autonomo e si articola nel seguente organigramma:
· Vice Ispettore Centrale del Servizio che coadiuva l’Ispettore Centrale
del Servizio e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
· Ispettore Regionale del Servizio che assicura il coordinamento
operativo dei Centri Operativi della Guardia Costiera Ausiliaria
operanti nella sua giurisdizione, ne esercita il controllo e risponde
direttamente all’Ispettore Centrale del Servizio; dura in carica tre
anni e può essere riconfermato. Viene nominato con delibera del
Consiglio Direttivo Nazionale su proposta dell’Ispettore Centrale del
Servizio;
· Vice Ispettore Regionale del Servizio che coadiuva l’Ispettore
Regionale del Servizio e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento;
· Sanitario del Centro Operativo che è responsabile del coordinamento e
dell’organizzazione sanitaria delle Unità della Guardia Costiera
Ausiliaria operanti in seno al Centro Operativo; dura in carica tre anni
e può essere riconfermato. Viene nominato con delibera del Consiglio
Direttivo Regionale su proposta dell’Ispettore Regionale del Servizio.
· Vice Sanitario del Centro Operativo, nominato ove è possibile,
coadiuva il Sanitario del Centro Operativo, sostituendolo in caso di
assenza o impedimento.
Sotto l’aspetto operativo,
i predetti soggetti hanno l’obbligo di osservare le direttive superiori,
in osservanza del presente Regolamento.
Art. 21
Centri Operativi
In ogni Regione, marittima
o interna, sono costituiti, nel numero e nelle località stabilite dal
CDR, i Centri Operativi locali.
Il Centro Operativo
costituisce l’unità organizzativa territoriale della Guardia Costiera
Ausiliaria, che assicura la realizzazione concreta dei programmi e la
loro traduzione in operazioni.
Il Centro Operativo è il
principale propulsore delle sinergie fra le rappresentanze locali delle
Associazioni aderenti e in tale prospettiva favorisce e stimola lo
sviluppo delle attività sociali, culturali, di cooperazione e di
solidarietà tra i Volontari Operativi e tra la Guardia Costiera
Ausiliaria ed il contesto locale della tradizione marinara.
I Centri Operativi sono retti da Volontari Operativi in possesso di
adeguati requisiti, nominati con delibera del Consiglio Direttivo
Regionale, su proposta dell’Ispettore Regionale.
Presso ogni Centro
Operativo è istituita una postazione di Telecomunicazioni.
La composizione iniziale
di un Centro Operativo non può essere inferiore a 15 Volontari Operativi
in possesso dei requisiti ed abilitazioni necessari per il servizio.
I Centri Operativi sono
sottoposti ad Ispezione degli Ispettori Regionali.
Art. 22
Il Capo Centro
Il Capo del Centro
Operativo è responsabile dell’operatività e del coordinamento dei mezzi
e dei Volontari Operativi nell’ambito della giurisdizione del suo Centro
e deve essere informato in materia di operazioni SAR e di tutela e
valorizzazione ambientale e del patrimonio storico-culturale delle coste
e delle rive.
Ciascun Capo Centro
Operativo farà pervenire alla Sede Regionale, tramite l’Ispettore
Regionale, le relazioni su ogni operazione effettuata e sui risultati
ottenuti, compilando apposito modello.
Art. 23
Prevenzione e Protezione
Presso ciascuna unità
organica, il responsabile della stessa deve nominare un Volontario
responsabile del servizio di prevenzione e protezione a sensi della
Legge n. 626 del 19/09/1994.
CAPO TERZO
ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Art. 24
Ammissione al Servizio
Possono essere ammessi a
far parte della Guardia Costiera Ausiliaria i Soci delle Associazioni
consociate che ne facciano richiesta, tramite le rispettive
Associazioni, che siano:
a) cittadini italiani,
comunitari, extracomunitari in possesso di regolare permesso di
soggiorno;
b) di età minima di anni 16, e comunque inferiore agli anni 16 con il
consenso di chi esercita la potestà;
c) in possesso di adeguati requisiti fisici e sanitari compatibili con
l’impiego;
d) non siano stati definitivamente condannati per un delitto contro la
sicurezza della navigazione o contro l’ambiente marino; e comunque per
un fatto che comporti l’interdizione ai pubblici uffici
Con delibera del CDN, si
applica la sospensione cautelativa dalla qualità di socio volontario per
coloro i quali il CDN venga a conoscenza che siano indagati per reati
che prevedono una pena nel massimo superiore a tre anni, in particolare
contro le persone, il patrimonio e l’ambiente, ove l’Associazione di
provenienza, nell’ambito della sua autonomia, non vi abbia provveduto.
L’Associazione che
applicato una sospensione cautelativa deve comunicarlo tempestivamente
al CDN, tramite il CDR..
Sulla richiesta di
ammissione nell’Organizzazione decidono le Associazioni consociate sulla
base dei requisiti del Regolamento, garantendone e valutandone la
moralità.
Il CDN della GCA ha il
potere di verifica e controllo sul possesso di detti requisiti, quando
ritenuto opportuno.
Art. 25
Gratuità della prestazione
A norma dell’art. 2.2
della Legge 11/08/1991 n. 266, l’attività del Volontario della Guardia
Costiera Ausiliaria non può essere retribuita in alcun modo.
Al Volontario debbono
essere rimborsate dall’organizzazione le spese effettivamente sostenute
per l’attività prestata entro i limiti stabiliti dall’ Organo
amministrativo dell’Associazione.
Il Volontario deve essere
assicurato contro gli infortuni, le malattie e i danni cagionati a terzi
dall’esercizio della sua attività.
Il mezzo navale od aereo o
di altro tipo impiegato nel Servizio, deve prevedere una clausola
assicurativa che copra i rischi contro le avarie e i danni per perdita
parziale o totale a norma delle Leggi vigenti e dell’accordo
eventualmente esistente tra le Parti, durante lo stesso impiego nel
Servizio.
Art. 26
Obbligo di farsi riconoscere per il Personale
ed i Mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria
I Volontari ed i mezzi
della Guardia Costiera Ausiliaria in servizio devono essere chiaramente
riconoscibili per l’uso del logo, degli emblemi, segni distintivi o
prefissi di radiocomunicazione.
Il Volontario che conduce
in servizio un mezzo aereo, navale, o d’altro tipo sprovvisto del
guidone sociale e degli altri segni di identificazione esclusivi della
Guardia Costiera Ausiliaria; ovvero effettui un’operazione o mandi in
onda una comunicazione radiofonica, telefonica o telegrafica non
facendosi riconoscere, agisce sotto la sua personale responsabilità.
Art. 27
Assegnazione al Servizio
Il Volontario ammesso al
Servizio di Guardia Costiera Ausiliaria, viene impiegato tenendo conto
della conoscenza e capacità professionale posseduta e stabilita dagli
standard stabiliti dal CDN, sotto la garanzia dell’Associazione di
appartenenza, ovvero di quella conoscenza e capacità professionale che
il Volontario ha acquistato dopo la frequenza di Corsi di formazione,
basati sugli standard predetti.
Con l’assegnazione ad un
Centro Operativo, il Volontario acquista il complesso dei diritti e
degli obblighi previsti dal Regolamento.
Il Volontario diviene
“Operativo”, e cioè entra in servizio attivo, a giudizio del Capo Centro
Operativo.
Il CDN ha potere di
verifica e controllo delle capacità professionali dei volontari
operativi, quando ritenuto opportuno.
Art. 28
Formazione, Addestramento e Scuole
Per essere istruttore, il
Volontario deve essere in possesso di titoli professionali compatibili
per l’espletamento di una funzione didattica, formativa e di
addestramento.
Art. 29
Delle Specialità
In relazione al titolo
professionale o alla qualifica posseduta per precedenti servizi,
professioni e /o abilitazioni legalmente riconosciute, i Volontari della
GCA acquisiscono la qualifica di “specialisti” nelle attività di GCA
connesse con il titolo o le qualifiche possedute, ovvero attraversa la
frequenza di appositi corsi di formazione e di addestramento svolti in
seno alla Guardia Costiera ausiliaria.
L’acquisizione delle
“specialità” è materia prevista da una specifica delibera che sarà
predisposta dal CDN.
Non può essere conferita
una Specialità se il Volontario non sia in possesso dell’abilitazione
professionale eventualmente prevista dalla Legge per quella determinata
attività.
Art. 30
Competenze per l’assegnazione delle cariche
Ferma restando la
competenza del Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina dei Volontari
destinati a ricoprire le cariche di cui agli artt. 21, 22 e 23, nonché
del Consiglio Direttivo Regionale per le cariche di cui agli artt. 26 e
27; le cariche di seguito indicate sono assegnate come segue:
a) compete all’Ispettore
Regionale la proposta di assegnazione o di revoca della nomina dei Capi
dei Centri Operativi.
b) compete al Capo del
Centro Operativo l’assegnazione delle responsabilità in seno al Centro
Operativo. L’assegnazione delle responsabilità o le revoche è fatta
sulla base della forza disponibile di volontari e di mezzi, e sulla base
del regolamento del Centro.
Art. 31
Socio onorario o benemerito
Con Delibera
dell’Assemblea Generale e su proposta del Ispettore Generale, possono
essere insigniti della qualifica di Socio Onorario o benemerito ed
essere inclusi nel Ruolo d’Onore:
· Le personalità del mondo
pubblico, scientifico o imprenditoriale che, pur non appartenendo al
Servizio di Guardia Costiera Ausiliaria, hanno dimostrato particolare
attaccamento alla stessa, o la cui partecipazione costituisce un lustro
per la medesima;
· In casi eccezionali e limitati, le personalità eccellenti, che hanno
dato un particolare e alto contributo alla Guardia Costiera Ausiliaria.
Ai Soci onorari o
benemeriti è inviato un diploma constante la loro nomina.
Tutti i diplomi sono
firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale.
Art. 32
Cessazione dal servizio
Il servizio presso la
Guardia Costiera Ausiliaria cessa:
· per volontarie
dimissioni, formulate per iscritto;
· per condanna definitiva che comporti l’interdizione, anche temporanea
ai pubblici uffici;
· per perdita degli adeguati requisiti fisici e sanitari compatibili con
l’impiego;
· per perdita della qualità di Socio presso una delle Organizzazioni
partecipanti all’Associazione;
· per inosservanza dei doveri di cui agli artt. 67;
· per mancato versamento alla propria Associazione di appartenenza della
quota annuale da devolversi alla Guardia Costiera Ausiliaria.
Art. 33
Trasferimenti
In caso di trasferimento
di residenza o per altri motivi di lavoro o personali, il Volontario
consenziente è inserito nel Centro Operativo di nuova sede
Art. 34
Doveri del Volontario
Con l’ammissione al
Servizio, il Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria assume
l’impegno di:
· improntare la sua opera
alla massima serietà, prudenza ed osservanza di tutte le norme di
Statuto, di Regolamento, nonché di comportamento degne della missione;
· attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute per qualsiasi
operazione; seguire gli insegnamenti ed i consigli durante la
formazione, gli addestramenti e le esercitazioni;
· aggiornare costantemente la propria preparazione, conoscere i mezzi a
lui affidati, istruire i Volontari da lui dipendenti e costituire per
costoro un valido esempio;
· mantenere il massimo riserbo su tutto quanto visto e udito ed attuato
durante l’assolvimento del compito, specie nel caso che siano state
raccolte testimonianze o altro materiale probatorio sui sinistri e/o
incidenti; e comunque astenersi scrupolosamente di avanzare ipotesi
sulle relative cause e responsabilità;
· evitare qualsiasi forma di protagonismo e di enfatizzazione del
proprio operato;
· assistere e incoraggiare i naufraghi, i feriti ed i traumatizzati
durante tutto il tempo in cui rimangano sotto la sua custodia,
conservando verso i medesimi un riverente contegno ed adoperandosi ad
alleviarne le sofferenze;
· portare conforto ed assistenza ai familiari delle vittime, anche
mediante manifestazioni concrete di solidarietà;
· rifiutare garbatamente, ma fermamente, ogni offerta di compensi o
benefici di sorta per l’opera prestata;
· tenersi a disposizione fino a quando l’ episodio non debba ritenersi
definitivamente concluso.
Art. 35
Diritti del Volontario
Oltre a quelli previsti
dalla Legge, il Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria ha i
seguenti diritti:
· partecipare a tutti i
Corsi di addestramento;
· conseguire tutte le Specialità e Specializzazioni previste;
· esercitare il diritto di voto;
· accedere a tutte le cariche elettive, sempre che sia in possesso dei
requisiti soggettivi per ciascuna carica;
· vestire la divisa sociale come da delibera specifica predisposta dal
CDN;
· partecipare alle riunioni, incontri, convegni ed altre manifestazioni
a livello nazionale e locale; partecipare attivamente ai dibattiti
relativi apportando la propria esperienza e professionalità;
· ricevere le pubblicazioni periodiche del Servizio.
Art. 36
Delle ricompense
Le ricompense sociali,
assegnati a coloro che si segnalarono per salvataggi, servizi di P.C. e
P.A. e prestazioni inerenti agli scopi sociali, consistono, a seconda i
casi, in:
· Conferimento di medaglia
d’oro;
· Conferimento di medaglia d’argento;
· Conferimento di medaglia di bronzo;
· Conferimento del diploma di benemerenza;
· Lettera di lode;
· Menzione onorevole;
Le proposte nel
conferimento delle ricompense possono essere fatte da qualsiasi Socio,
vanno ampiamente documentate e trasmesse per via gerarchica.
Le delibere nel
conferimento delle onorificenze sono di competenza di una Commissione
appositamente nominata dal CDN e non sono valide se non riportano i due
terzi dei voti dei membri presenti.
Le Lettere di encomio o
ringraziamento possono essere deliberate dai CDR su proposta
dell’Ispettore Regionale di riferimento.
Art. 37
Delle sanzioni
Ogni infrazione ai
regolamenti o alla disciplina nel Servizio, verrà riferita al Capo del
Centro Operativo, il quale proporrà all’Ispettore Regionale la sanzione
che riterrà più opportuna:.
Le sanzioni sono:
· lettera di censura;
· richiamo verbale;
· richiamo scritto;
Le sanzioni per le
infrazioni di particolare gravità sono deliberate da apposita
Commissione nominata dal CDN, ad essa proposte tramite l’Ispettore
Regionale e consistono in:
· allontanamento temporaneo dal servizio;
· perdita della condizione di volontario GCA.
Contro tale delibera il
volontario può appellarsi al Collegio dei Probiviri.
Art. 38
Scopo dell’attività addestrativa
L’attività di formazione e
di addestramento è motivo ed obiettivo fondamentale per perseguire gli
scopi sociali.
Deve essere svolta, ai
vari livelli, con il massimo impegno e con la massima qualità.
CAPO QUARTO
DELL’UNIFORME DELLA
GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
Art. 39
Foggia della Divisa sociale
Tutti i volontari possono
portare l’uniforme conforme alla foggia prevista da una speciale
delibera che sarà predisposto dal CDN, il quale detta, altresì, norme
relative alla foggia di distintivi, emblemi, segni indicativi della
funzione ed abilitazioni connesse.
I volontari appartenenti
alle categorie in congedo delle Forze Armate, di Corpi Militari o di
Polizia, possono indossare nell’uniforme le onorificenze, le ricompense
e distintivi conseguiti durante il servizio militare. Tale diritto
compete anche ai volontari che abbiano ottenuto onorificenze e
ricompense da civili.
L’uso dell’uniforme è
concesso in particolari situazioni. L’uso non decoroso dell’uniforme
darà luogo a sanzioni del caso e l’espulsione da Aderente alla GCA
Art. 40
Distintivi sull’abito civile
Tutti i volontari possono
portare un distintivo conforme al modello depositato in Sede Nazionale e
fornito contro rimborso del costo. L’uso del distintivo è obbligatorio
sul vestiario civile in caso di partecipazione all’attività sociale.
CAPO QUINTO
DEI BENI DELLA
GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
Art. 41
Dei mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria
I mezzi, navali, aerei, di
telecomunicazione e di qualsiasi altro tipo necessari per l’assolvimento
della missione della Guardia Costiera Ausiliaria provengono da:
a) cessione in uso
limitatamente all’impiego da parte delle Organizzazioni partecipanti
all’Associazione o da parte dei singoli Volontari, cosiccome sarà
previsto da apposita circolare esplicativa;
b) donazioni o altri atti di liberalità, e lasciti testamentari;
c) cessione da parte di Enti Pubblici a sensi della Legge n. 74/96;
d) acquisto in proprietà;
e) locazione o noleggio a tempo determinato o indeterminato;
f) cessioni in comodato gratuito.
Art. 42
Cessione di beni mobili
In applicazione della
Legge n. 74/96 e sulla base di appositi accordi con l’Amministrazione
competente, la Guardia Costiera Ausiliaria potrà ricevere in uso o in
proprietà, a titolo oneroso o gratuito:
· unità navali;
· aeromobili;
· automezzi;
· stazioni radio, fisse o mobili, apparati elettronici e simili;
· attrezzature ed equipaggiamenti;
· mobili ed arredi per uffici;
· libri, pubblicazioni, materiale didattico e simili.
Art. 43
Consegnatario dei beni mobili
Nel caso di cessione in
uso od acquisto in proprietà, i Capi Centro nomineranno Volontari
Consegnatari e Responsabili con l’obbligo di:
· tenere gli appositi
inventari;
· sorvegliare sulla loro efficienza ed uso regolare;
· provvedere alla loro custodia, manutenzione e riparazione;
· accertare le cause delle eventuali perdite, danneggiamenti, anche in
caso che i beni risultino coperti da assicurazione.
Sono salve le diverse
condizioni che risultino dai contratti di utilizzazione dei mezzi.
CAPO SESTO
ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 44
Diritti al voto
Hanno diritto di voto solo
i Soci delle Associazioni consociate che abbiano compiuto il 16° anno di
età, che abbiano aderito alla Guardia Costiera Ausiliaria e che siano in
regola con la quota di partecipazione.
Possono essere eletti
negli Organi della GCA i volontari che abbiano raggiunto la maggiore
età.
Art. 45
Modalità di partecipazione e convocazione dei Consigli Direttivi
Il numero dei componenti i
Consigli è determinato dai rispettivi Congressi.
I Consiglieri eletti nei
Consigli ai vari livelli della GCA sono tenuti a partecipare alle
riunioni degli stessi e in caso di assenza sono tenuti a comunicare
tempestivamente in forma scritta i motivi della mancata partecipazione.
I Consiglieri assenti ingiustificati per tre volte sono dichiarati
decaduti con provvedimento dell’Organo di appartenenza.
I Consigli ai vari livelli
sono convocati dal Presidente con comunicazione scritta contenente
l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data dello
svolgimento; in casi di necessità e urgenza il termine può essere
ridotto a tre giorni con avviso scritto. Contenente l’ordine del giorno.
L’Ordine del giorno deve
obbligatoriamente riportare l’argomento richiesto, ma può contenere
anche altri argomenti.
Art. 46
Verbali delle sedute dei Consigli Direttivi
Ogni Consiglio Direttivo
dovrà provvedere alla tenuta del libro dei verbali delle deliberazioni
assunte dai Consigli e dalle Assemblee.
Di tali verbali potranno
prendere visione i Consiglieri e gli Organi di garanzia e di controllo.
I volontari aderenti
potranno prendere visione dei verbali e delle delibere.
Le delibere potranno
essere impugnate dai Consiglieri o dai volontari aderenti entro trenta
giorni decorrenti dalla data di approvazione della delibera stessa. In
questo caso la delibera è valida fino a quando il Collegio dei Probiviri
nazionale competente non ne avrà dichiarato la sospensione o
l’annullamento.
Art. 47
Modalità di voto
Il voto dei Consiglieri e
delle Assemblee è espresso in forma palese salvo che il 25% dei
componenti presenti richieda che la votazione si svolga a scrutinio
segreto.
L’elezione delle cariche sociali ai vari livelli, può avvenire
attraverso elezioni per corrispondenza che si svolgeranno secondo le
modalità previste da uno specifico regolamento che sarà predisposto dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
CAPO SETTIMO
FUNZIONI DI CENTRO SERVIZI
Art. 48
Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale della G.C.A.
Il Consiglio Direttivo
Nazionale, ex art. 22 dello Statuto, assicura, anche verso corrispettivi
per prestazioni:
1) la Documentazione:
a) la creazione di un Centro di documentazione specializzato, aperto al
pubblico che attraverso opere offra un quadro documentato e
costantemente aggiornato del fenomeno favorendo la valorizzazione del
rapporto tra i cittadini, le Associazioni aderenti e gli organismi di
volontariato;
2) la Ricerca
a) la promozione, attraverso rapporti con Centri di studio, Università,
specialisti, organizzazioni, di ricerche riguardanti l’azione volontaria
nei campi in cui si svolge l’azione disinteressata della GCA;
b) la promozione e pubblicazione di ricerche di particolare valore e di
collane di libri specialistici;
c) la pubblicizzazione delle tematiche del volontariato della GCA,
attraverso mass- media e iniziative editoriali.
3) la Promozione di attività
a) favorire, nel pieno rispetto dell’autonomia e originalità delle
singole realtà di azione associativa delle Consociate e, comunque,
volontaria locale, la nascita di iniziative che moltiplichino la
reciproca conoscenza ed apprezzamento, migliorino i comuni rapporti sia
sul piano della formazione che della operatività, rafforzino l’unità
degli intenti ed il miglior impegno delle risorse, eliminino
sovrapposizioni o eventuali concorrenze esistenti;
b) realizzare convegni di studi sul volontariato GCA;
c) favorire un’attività di consultazione e di assistenza permanente con
i Centri Regionali GCA, le Associazione aderenti e quanti sono
interessati ai vari livelli, avente lo scopo di realizzare l’uniformità
dei progetti, la certificazione di qualità, la standardizzazione della
formazione anche permanente dei volontari impegnati nella GCA ed altri
servizi generali, anche affidando dei compiti specifici ai Consigli
Direttivi regionali;
d) favorire ogni iniziativa volta a creare una più profonda intesa e un
diverso tipo di integrazione e collegamento tra pubbliche istituzioni e
GCA al fine di una migliore difesa dei cittadini dai fenomeni
riguardanti la prevenzione e la sicurezza della vita umana in mare.
e) Ogni altra attività di servizio diretta all’interno
dell’Organizzazione o a Terzi. |